STATUTO

STATUTO UNAIT APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 07/12/2019

a. L’Associazione Unione Naturismo Ambiente Italia (di seguito abbreviata in UNAIT) A.P.S. è un’associazione per la promozione del Naturismo, inteso come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune che ha lo scopo di favorire il rispetto di sé stessi, il rispetto degli altri e quello dell’ambiente.

b. L’Associazione Unait è una associazione di promozione sociale, che appresso verrà indicata solo come “associazione”, ed è regolata dagli articoli 36, 37 e 38 e 42 bis del Codice civile e dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

c. Ha struttura democratica, in cui tutte le cariche sono elettive e svolte gratuitamente ed ogni carica può essere revocata solo dall’organo elettivo che l’ha nominata.

d. È basata sul volontariato e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

e. E’ aconfessionale e apartitica.

f. Rappresenta, nei limiti spettanti, tutti gli iscritti all’associazione, la quale è membro della Federazione Naturista Italiana, associata alla Federazione Naturista Internazionale. I soci di Unait ricevono tessera internazionale per l’accesso in tutte le strutture, club, iniziative naturiste nel mondo.

g. Non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sue finalità. E’ vietata ogni forma diretta o indiretta di distribuzione degli utili (art.8 commi 1 e 2 D.Lgs n.117/2017).

a. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, Via Marziale 7/b.

b. La variazione della sede legale può essere approvata dal Consiglio Direttivo se avviene all’interno dello stesso Comune, mentre deve essere approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci negli altri casi e deve essere comunicata, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, all’Agenzia delle Entrate.

c. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

a. L’associazione promuove e diffonde l’idea, la cultura e la pratica naturista, nel significato formale e sostanziale attribuitole nello statuto della Federazione Naturista Internazionale riportato all’art.1.a., e si adopera per la sua legittimazione. A tal fine organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del naturismo (art 5.1. lett. i) D.Lgs. n. 117/2017).

b. Promuove e diffonde il diritto alla salute e il miglioramento della qualità della vita, con la vita all’aperto, l’esercizio fisico, l’alimentazione naturale e vegetariana, la medicina naturale, il nudismo e la lotta contro l’inquinamento, il consumismo, l’abuso dell’alcool, l’uso del tabacco e delle sostanze stupefacenti.
c. Promuove e diffonde la protezione e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, della natura e degli animali attraverso interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art 5.1. lett. e) D.Lgs. n. 117/2017).

d. Promuove e diffonde la tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse attraverso interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art 5.1. lett. f) D.Lgs. n. 117/2017).

e. Favorisce la vita associativa e la reciproca conoscenza dei naturisti italiani tra loro e con quelli di altre nazioni, attivando e sostenendo iniziative per la migliore accoglienza locale dei visitatori da tutto il mondo, associati alla Federazione Naturista Internazionale, anche attraverso l’organizzazione e gestione di attività’ turistiche di interesse sociale o culturale (art 5.1. lett. k) D.Lgs. n. 117/2017) o mediante iniziative di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali o lavorativi (art 5.1. lett. k) D.Lgs. n. 117/2017).

f. Promuove e diffonde la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5.1. lett. v) D.Lgs. n. 117/2017) nonché dei diritti umani, civili, sociali e
politici rifiutando ogni discriminazione di sesso, orientamento sessuale, etnia, nazione, lingua, religione, idee e opinioni politiche, condizioni economiche, personali, sociali e aspetto nonché modelli sociali che non siano improntati al rispetto di sé e degli altri (art 5.1. lett. w) D.Lgs. n. 117/2017).

Per conseguire le sue finalità l’associazione potrà:

a. prendere tutte le iniziative culturali, informative, editoriali, giuridiche che riterrà idonee nonché promuovere il dialogo con partiti politici, istituzioni e autorità al fine di poter ottenere il riconoscimento della pratica naturista;

b. collaborare e convenzionarsi con enti e amministrazioni pubbliche, associazioni e movimenti locali, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe;

c. svolgere e promuovere campagne e attività di sensibilizzazione ed informazione sociale;

d. produrre, distribuire e diffondere materiale culturale, didattico, scientifico, tecnico, divulgativo;

e. svolgere ed organizzare, anche con l’eventuale collaborazione di terzi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni;

f. organizzare qualsiasi attività per diffondere ed estendere la conoscenza della cultura naturista, dei suoi principi, dei suoi valori e dello stile di vita che rappresenta, come, a titolo di esempio, gite, escursioni, serate a tema, incontri sportivi, ricreativi e culturali;

g. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di valorizzare e riqualificare aree naturali e altri ambienti destinati alla pratica del Naturismo, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici;

h. svolgere, a titolo gratuito, attività di consulenza e fornire sostegno nei confronti di attività imprenditoriali che svolgano o che siano interessate a intraprendere attività economiche nell’ambito del naturismo;

i. sostenere interventi e manifestazioni per la tutela del paesaggio e la salvaguardia dell’ambiente e della natura;

l. svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale con le finalità dell’associazione e compatibile con l’associazionismo di promozione sociale individuata dal Consiglio Direttivo.

Le predette attività verranno svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

a. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art.3 e 4 l’associazione si avvarrà in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

b. In ottemperanza all’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n.117/2017, la funzione di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

c. Ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.Lgs. n.117/2017 il volontario non può essere retribuito, ma gli possono essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dall’associazione.

d. Qualora le disponibilità dei soci volontari fossero insufficienti, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.117/2017, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, solo in presenza di preventiva copertura finanziaria.

a. L’associazione ha durata indeterminata;

b. L’Associazione potrà essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento per deliberazione di un’Assemblea straordinaria dei soci convocata con tale argomento all’ordine del giorno.

In ottemperanza all’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, l’associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato o che partecipano a iniziative dell’associazione o ne fruiscano i servizi approntati, contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività svolta per o nell’associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

a. Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.117/2017, l’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e finalità:
– dai contributi e quote sociali degli aderenti;
– dai contributi di privati, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili;
– dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– dai contributi di organismi internazionali, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili;
– da donazioni e lasciti testamentari, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili, che l’associazione accetta con beneficio d’inventario, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente alle finalità associative esplicitate in statuto
– da rimborsi derivanti da convenzioni.

b. L’Associazione non può esercitare attività commerciali o produttive, ma può autorizzare e promuovere attività commerciali o produttive di terzi, in cui sia affiancata la raccolta di contributi per l’Associazione.

c. L’Associazione può acquistare od affittare beni mobili registrati e immobili, occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse con le sue finalità.

d. Nella trascrizione delle acquisizioni dei beni mobili registrati e immobili si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

e. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio che residua dopo l’esaurimento della liquidazione è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore deliberato dall’assemblea che delibera lo scioglimento (articolo 9 D.Lgs. n.117/2017).

a. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, senza alcuna discriminazione come enunciato all’art.3. del presente Statuto, che ne condividano lo spirito e gli ideali; la partecipazione alla vita associativa avviene in condizioni di uguaglianza e democraticità;

b. L’iscrizione all’Associazione avviene inoltrando, da parte degli interessati, domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa dei dati anagrafici, residenza e domicilio, due foto formato tessera, gli estremi di un documento d’identità, e riportando a titolo di referenza preferibilmente il nominativo di persona già appartenente a un’organizzazione naturista. Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo dandone conoscenza all’interessato e annotando la deliberazione nel libro dei soci (art.23 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017). In caso di rigetto il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione entro 90 giorni e la comunica all’interessato. Chi ha proposto la domanda puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione (art.23 commi 2 e 3 D.Lgs. n. 117/2017).

c. I soci decadono per recesso da comunicare in forma scritta e possono essere espulsi se assumono in pubblico un comportamento gravemente contrario allo statuto dell’Associazione o comunque pregiudizievole del suo buon nome o del miglior esito delle sue iniziative o attività.

d. Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo con procedura analoga a quella del rigetto delle istanze di iscrizione del precedente art. 9.b..

e. I soci sono tenuti all’inizio di ogni anno solare al pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto tra vivi che per eredità.

f. I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a fruire dei servizi forniti dall’Associazione, rimborsandone il costo in tutto o in parte se così deciso dal Consiglio Direttivo.

g. I soci possono essere:
– Ordinari
– Minorenni: i figli di un socio ordinario;
– Onorari: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

h. Tutti i soci, tranne i soci Minorenni, hanno eguale diritto di voto sia in sede di Assemblea ordinaria che straordinaria e di essere eletti alle cariche sociali.

i. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa pagata né ad altro contributo versato.

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci (che può essere ordinaria e straordinaria) e il Consiglio Direttivo, il quale elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Può altresì essere nominato un Organo di controllo o Garante.

a. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per:
– approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
– eleggere o revocare, ove del caso, il Consiglio direttivo;
– eleggere o revocare, ove del caso, l’Organo di controllo o Garante;
– eleggere, quando previsto, il revisore dei conti;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
– deliberare sulle istanze di riesame di deliberazioni di rigetto di iscrizione o espulsione adottate dal Consiglio Direttivo;
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– deliberare sui progetti di attività;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

b. L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritiene opportuno, o lo richiede almeno un decimo dei soci.

c. L’Assemblea straordinaria può deliberare su qualsiasi argomento che sia stato precedentemente inserito nell’ordine del giorno. L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria è fissato dai richiedenti. E’ competenza dell’Assemblea Straordinaria:
– deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione (art. 98 D.Lgs. n.117/2017, art 42 bis c.c.).

d. La convocazione dell’Assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) è indetta dal Presidente nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal Consiglio Direttivo, mediante invito ad ogni socio inviato almeno 15 giorni prima, nonché affissione di avviso nella sede sociale almeno 15 giorni prima.

e. L’invio della convocazione assembleare può avvenire con posta elettronica PEC o raccomandata postale o a mano o, se accessibili e più convenienti, con posta ordinaria o posta elettronica.

f. L’invio della convocazione assembleare conterrà l’ordine del giorno e conterrà anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione, per il caso che vada deserta la prima.

g. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio ha un voto. I soci minorenni possono assistere all’Assemblea senza diritto di voto.

h. Nella assemblea ogni socio maggiorenne, con un’anzianità di almeno una intera annualità, può essere portatore di deleghe scritte fino ad un massimo di due ad eccezione delle votazioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione per le quali non sono ammesse deleghe.

i. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualora sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

l. Le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto, in deroga all’art.21 del c.c., vengono prese con la presenza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

a. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci con votazione segreta, in cui ogni socio può esprimere fino a tre nomi. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti sarà eletto il socio più anziano di iscrizione.

b. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione. Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio direttivo dovrà essere strutturato in modo da dare incarichi precisi e responsabilità ad ogni suo componente. Tutti gli incarichi, per quanto di competenza, saranno fissati dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, sentito lo stesso Consiglio Direttivo.

c. Il Consiglio direttivo può nominare fra gli iscritti un presidente onorario per particolari meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’associazione. Il presidente onorario non ha poteri specifici ma possono essergli affidati di volta in volta dal consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti. Tale nomina è intesa a vita.

d. La cessazione da membro del Consiglio direttivo avviene con deliberazione dell’Assemblea quando, su parere e proposta degli altri membri del Consiglio direttivo stesso, viene trascurato senza fondate motivazioni il perseguimento dell’incarico assegnato o dopo l’assenza a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo stesso. I membri del Consiglio direttivo pongono le loro dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, con posta ordinaria, con posta elettronica, con applicazioni di messaggistica istantanea multipiattaforma. Il presidente ne informa gli altri membri e richiede ai non eletti nella precedente elezione assembleare la conferma della disponibilità al subentro, e tra costoro formalizza il subentro di chi aveva raccolto più voti. In presenza di posti vacanti il Consiglio direttivo può ricoprirli mediante cooptazione.

e. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o ne riceve richiesta da almeno due consiglieri, e comunque almeno ogni tre mesi.

f. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare delibera su:
– convocazione dell’Assemblea dei soci;
– ammissione ed espulsione dei soci;
– amministrazione dei fondi sociali e loro custodia;
– ammontare delle quote associative;
– attuazione delle linee programmatiche decise dall’assemblea dei soci;
– regolamentazioni non previste nelle norme vigenti o nel presente statuto o in quelli della Federazione Naturista Italiana o Internazionale.

g. Le decisioni nel Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto degli astenuti.

a. Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai soci, ai terzi ed in giudizio (art. 26 D.Lgs. n. 117/2017), quindi:
– convoca e presiede le Assemblee dei soci (ordinaria e straordinaria) e le riunioni del Consiglio Direttivo;
– vigila sull’esecuzione di tutte le delibere dell’assemblea e del Consiglio;
– vigila sull’espletamento delle funzioni degli organi dell’associazione, quindi sull’operato del Segretario, Tesoriere e dei Consiglieri delegati.

b. Quale rappresentante legale dell’associazione, il Presidente riceve ogni importo o bene indirizzato all’associazione ed effettua i pagamenti e cessioni dovuti dall’associazione, ma in caso di necessità può delegare altri associati.

a. Il Segretario in generale dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’associazione, organizzando e coordinando la segreteria ed il lavoro di chi vi presta la propria opera, per:
– l’archiviazione della documentazione e l’evasione della corrispondenza;
– la redazione dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, che vengono firmati dal Segretario e dal Presidente;
– la rubricazione degli iscritti in ottemperanza all’art.15 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.117/2017;
– i contatti con gli associati e con le varie iniziative e attività in corso, sorvegliandone il buon andamento, e svolgendo la funzione di riferimento informativo per ogni associato.

b. Il Segretario provvede alla tenuta del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di prendere visione dei libri sociali inoltrando la richiesta al Consiglio Direttivo o al Presidente che deverendere disponibili i documenti con la maggiore sollecitudine e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta (art.15 comma 3 del D.Lgs. n.117/2017).

c. Il Segretario in qualsiasi momento rende conto del suo operato al Presidente che, in caso di disaccordo per gravi motivi, può sospenderlo dalle sue funzioni con comunicazione scritta e motivata, convocando d’urgenza il Consiglio Direttivo per deliberare sulla circostanza ed eventuale elezione di nuovo Segretario.

a. Il Tesoriere è depositario e responsabile dei fondi sociali che gli vengono conferiti e provvede alle annotazioni contabili di ogni movimento di cassa nonché di ogni voce patrimoniale, quindi archivia e custodisce i riscontri, documenti e registri contabili.

b. Ogni movimento di cassa o patrimoniale dovrà essere sollecitamente comunicato al Tesoriere.

c. Il Tesoriere, il Presidente ed il Segretario possono operare su ogni conto bancario o postale su cui siano depositati i fondi sociali, prelevando somme e firmando gli assegni ed i postagiro. Per i depositi essi possono operare disgiuntamente.

d. Il Tesoriere predispone, nella forma più semplice ammessa dalle vigenti normative per gli Enti del Terzo Settore, il bilancio annuale che viene sottoposto dal Presidente prima al consiglio direttivo, poi all’Organo di Controllo e infine all’assemblea ordinaria dei soci.

e. Il Tesoriere in qualsiasi momento rende conto del suo operato al Presidente, che in caso di disaccordo per gravi motivi può sospenderlo dalle sue funzioni con comunicazione scritta e motivata, convocando d’urgenza il Consiglio Direttivo per deliberare sulla circostanza ed eventuale elezione di nuovo Tesoriere.

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 31 marzo all’Organo di Controllo o al Revisore Legale dei conti ( qualora di tali organismi ne sia prevista la nomina ope legis ) la Relazione ed il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l’esercizio in corso.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno la Relazione ed il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso nonché quello preventivo per l’esercizio in corso, con le eventuali modifiche indicate dall’Organo di controllo o dal Revisore Legale dei Conti (qualora di tali organismi ne prevista la nomina ope legis).
L’Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti ( qualora di tali organismi ne prevista la nomina ope legis) presenteranno annualmente all’Assemblea dei Soci una propria relazione.

a. L’assemblea dei soci può nominare fra i soci un organo di controllo monocratico. La nomina è obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017.

b. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

c. L’organo di controllo, qualora nominato e ove incaricato del controllo contabile, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro (articolo 2397, comma secondo, c.c.).

d. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo
contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. In tal caso ha il compito di riferirne all’Assemblea dell’anno successivo a quello di elezione.

e. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale; l’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

f. In caso di ricorso, esprime davanti all’Assemblea un parere non vincolante sull’esclusione dei soci determinata dal Consiglio Direttivo.

a. Al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n.117/2017 l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti.

b. Il Revisore dei conti è nominato dall’assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni.

c. Il Revisore dei conti ha il compito di eseguire il controllo di legittimità del bilancio e di riferirne all’Assemblea dell’anno successivo a quello di elezione.

d. Il Revisore dei conti può prendere visione in qualsiasi momento dei registri e ogni altro documento contabile e patrimoniale dell’Associazione, inoltrando la richiesta al Tesoriere che deve rendere disponibili i documenti con la miglior sollecitudine e comunque non oltre un mese dalla richiesta.

e. Il Revisore dei conti riferisce sul bilancio all’assemblea dell’anno successivo a quello di elezione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci secondo quanto disposto dall’art. 11.b. del presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o alla Fondazione Italia Sociale.

Per ogni ulteriore disposizione non prevista da questo statuto né dagli statuti della Federazione Naturista Italiana e della Federazione Naturista Internazionale si fa riferimento alle leggi vigenti e segnatamente alla normativa sugli Enti del Terzo Settore.